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Appalto - Sottoscrizione priva di qualifica del l.r.p.t. - Carenza di legittimazione passiva.

Aggiornamento: 11 gen 2022

Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 9093 dell'08.11.2021, ha riconosciuto l'eccezione sollevata dall' Avv. Edoardo Cante relativa alla carenza di legittimazione passiva (rectius: di effettiva titolarità passiva nel rapporto sostanziale controverso) della propria Assistita (convenuta opponente) nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento di prestazioni rese da parte di una società edile.


In particolare, dall'analisi del contratto - il quale aveva ad oggetto la ristrutturazione di due edifici adibiti ad attività di tipo alberghiero - è emerso che la sottoscrizione effettuata dalla cliente (persona giuridica), veniva apposta ad opera del proprio legale rappresentante in mancanza della specifica spendita dei poteri a questi conferiti.

L'atto, così come concluso, risultava quindi inefficace ad esplicare i propri effetti nei confronti della società convenuta; conseguenza, questa, del venir meno delle obbligazioni contenute al suo interno.

Come si legge in pronuncia, il Giudice ha difatti precisato che: "Un problema di interpretazione del contratto si può porre solo ove vi siano dubbi sulle clausole dello stesso, ossia sul suo contenuto.

Nel caso di specie, il problema è di ordine formale. Con il vincolo contrattuale in parola risulta essersi impegnata la (convenuta) in proprio e non quale legale rappresentante e amministratrice unica della società.

Del tutto superflua si appalesa la prosecuzione del presente giudizio, richiesta da parte opposta, posto che è incontrovertibile il dato risultante dal contratto di appalto versato in atti, relativo alla sottoscrizione dello stesso ad opera della (convenuta) in proprio e senza alcuna spendita della qualifica di legale rappresentante della (società).

Tale dato non potrebbe essere smentito neppure da una prova testimoniale.

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